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10 dic 20202 min

DPCM 3 DICEMBRE 2020: CHIARIMENTI

Il Ministero dell’Interno in data 5 dicembre ha rilasciato dei chiarimenti sull’ultimo DPCM 3 dicembre 2020.

Il DPCM ha decorrenza dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale rimane la suddivisione in zona gialla, zona arancione e zona rossa.

Spostamenti

La novità del decreto è sugli “ spostamenti “, infatti essendo il periodo natalizio normalmente caratterizzato, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale per contenere e limitare le occasioni di diffusione del contagio, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

In particolare, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, anche gli spostamenti tra comuni ( anche per le seconde case ubicate in diverso comune), restando ferme le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Un esempio tipo di necessità, che permette di muoversi, è l’esigenza di raggiungere parenti o amici, non autosufficienti, con lo scopo di prestare assistenza.

Scuola

Si prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita al 75 % della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ( scuole superiori) .

Alla prefettura sarà affidata la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e di termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili.

Attività commerciali al dettaglio

Viene precisato che nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili.

Tra le attività consentite durante le chiusure festive e prefestive, vi sono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

Infine per gli esercizi commerciali al dettaglio, dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, possono rimanere aperti fino alle ore 21 : 00, per venire incontro alle esigenze di mobilità legate allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.

Ristorazione negli alberghi

È stato stabilito che dalle ore 18 : 00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 : 00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera.

Impianti nei compressi sciistici

L’apertura degli impianti sciistici, decorre dal 7 gennaio 2021, per gli sciatori amatoriali, tale apertura resta subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico – scientifico.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione, che conferma la vigenza del “ coprifuoco ” nella fascia oraria 22 : 00 – 5 : 00 , e per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino alle ore 7 : 00 del successivo 1° gennaio 2021.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito governativo: Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it

In allegato la nota del Ministero dell'Interno.

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