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ALLATTAMENTO E DIRITTO ALLA PAUSA PRANZO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Fonte: Inps


Con risposta all’Interpello del 16 aprile 2019, n. 2, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in relazione alla fruizione del diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento”, affermando come, in caso di presenza sul luogo di lavoro inferiore alle 6 ore, a seguito di fruizione delle ore di allattamento previste dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice non abbia diritto alla suddetta pausa.


Nel dettaglio, l’interpello era rivolto a conoscere se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione – da parte della lavoratrice – dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero, atteso che i riposi in questione sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per altro verso, si chiedeva altresì di sapere se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, al fine di non vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo.


Premesso che, la lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio ha diritto a:

- due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore;

- nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo.


Tali riposi devono essere “considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.


Alla luce di quanto descritto, considerate le norme in vigore, si è chiarito che, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, si esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa, e conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.


Allo stesso tempo il Ministero ha chiarito che, richiamando anche un recente intervento dell’agenzia delle entrate, che il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa.


 
 
 

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