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AMMORTIZZATORI: ANCORA TEMPO PER LE ISTANZE 2020


Con il Messaggio del 9 marzo 2021, n. 1008 l’INPS interviene sulle modifiche della Legge del 26 febbraio 2021, n. 21.


Sono stati introdotti nell’articolo 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto milleproroghe) gli articoli 10 – bis e 10 – ter, per mezzo dei quali è disposto il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più in particolare l’articolo 10 – bis differisce al 31 marzo 2021 tutti i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID – 19 scadute al 31 dicembre 2020.


Domande oggetto di differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID – 19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020 ( e pertanto relative alle sospensioni e riduzioni dell'orario di lavoro avviate entro entro il 30 novembre 2020).


Modelli “ SR41 “ e “ SR 43” semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID – 19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.


Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, già istituite con riferimento alle singole discipline.


Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadano nei periodi per cui opera il differimento dei termini, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi compresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già, inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro non dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.


Modelli “ SR41 “ e “ SR 43” semplificati

I datori di lavoro che non avessero mai inviato modelli “ SR41 “ e “ SR 43” semplificati potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Ai modelli “ SR41 “ e “ SR 43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.


In allegato il Messaggio

Messaggio Inps 9 marzo 2021, n. 1008
.pdf
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