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AMMORTIZZATORI E DECRETO SOSTEGNI: LE PRIME INDICAZIONI INPS

Aggiornamento: 21 apr 2021


Con il Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 l’INPS fornisce, in attesa della pubblicazione delle circolari illustrative la disciplina relativa alle istruzioni operative, le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 41/2021 ( Decreto “ Sostegni”).


Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

Il Decreto “Sostegni” introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza da COVID – 19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungo alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

I datori di lavoro hanno così complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.


Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione (FIS) , dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo ulteriore di 28 settimane complessive.

Il nuovo periodo di trattamenti deve ritenersi aggiuntivo a quello della Legge di Bilancio, quindi i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dalla Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.


Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo ( CISOA)

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Il Decreto “Sostegni” stabilisce che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Ai sensi della L. 178/2020 i datori di lavoro agricoli possono richiedere i trattamenti per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.


Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al Decreto Legge n. 41/2021

Il Decreto Sostegni stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.


Termini di presentazione delle domande

Il Decreto Legge n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Lo stesso decreto prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi sia fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso.

L'Inps nel Messaggio chiarisce come detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, e pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 che potranno essere trasmesse entro il 31 maggio 2021.


Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID – 19

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare a tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.


In allegato il Messaggio Inps.

Messaggio Inps 26 marzo 2021, n. 1297
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