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AMMORTIZZATORI SOCIALI: DECRETO RISTORI E ISTRUZIONI INPS


Con la circolare 7 dicembre 2020, n. 139 l’INPS illustra le novità apportate in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.


Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Il decreto – legge n. 137 del 2020 ha rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione ( ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.

La norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa causa COVID – 19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ( ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

I datori di lavoro che hanno richiesto o richiederanno periodi rientranti nell’ultima disciplina potranno accedere ai trattamenti per i periodi ( 9 + 9 settimane ) e alle condizioni della stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto "Agosto", collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle 6 settimane.


Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Le 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute ai datori di lavoro anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Per coloro che avendo terminato le 18 settimane ( 9 + 9 ), richiedono le ulteriori 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane.


Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane, sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato così:

- 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

- 18% per le imprese che, dal raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.


Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n. 104/2020

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020.

Le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.


Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

Anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.


Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro. Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane.


Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), si precisa che il decreto-legge n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti. Ne consegue che la domanda di CIGD dovrà essere preceduta dalla