Con la Circolare del 9 agosto 2021, n. 125 l’INPS illustra le novità introdotte dai Decreti Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) e n. 99/2021 (ora abrogato e inserito nella legge di conversione del D.L. 73/2021) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative.
Premessa
Il Decreto Sostegni bis e il Decreto Legge n. 99/2021, intervenendo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.
TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO "IN DEROGA"
In ordine all’operatività della disposizione, in considerazione dell’ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Sostegni bis, rientrano nella previsione legislativa tutti i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale è rivolto anche ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda, quindi che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.
Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale del Decreto Sostegni bis i datori di lavoro devono:
aver subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
aver sottoscritto accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza dal 26 maggio 2021.
Il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.
Tale trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
TRATTAAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
Il Decreto Sostegni bis prevede che i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
In relazione all’esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di CIGO e CIGS, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli sempre appartenenti al settore industriale che in relazione al requisito occupazionale, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza dal 1° luglio 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal Decreto Sostegni.
Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane.
Laddove invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, fino al 31 dicembre 2021:
resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.
ULTERIORE TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il Decreto Legge n. 99/2021 che ha previsto l’inserimento dell’articolo 40-bis nel D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
La disposizione ha introdotto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento di Cigs è rivolto ai datori di lavoro destinatari del trattamento ordinario di cassa integrazione (art. 10 D.Lgs. n. 148/2015) a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo e Cigs).
La misura può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
PROROGA TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER CESSAZIONE ATTIVITA' A FAVORE DELLE AZIENDE CON PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA.
Il Decreto Sostegni bis prevede che dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
Inoltre, ha previsto che la proroga di ulteriori sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria possa essere concessa in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
INTEGRAZIONI SALARIALE: SETTORE INDUSTRIA TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Il Decreto Sostegni bis ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.
Inoltre per tali datori di lavoro, fino al 31 ottobre 2021:
resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Si fa presente che, al fine di garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il nuovo periodo di trattamento potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.
Qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti i datori di lavoro potranno richiedere il nuovo periodo per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.
Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, il termine per la presentazione delle domande e dei relativi trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da luglio 2021, comprese quelle per cui è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.
In allegato la Circolare INPS.
Comentarios