AMMORTIZZATORI SOCIALI: LE ISTRUZIONI INPS DOPO IL D.L. SOSTEGNI BIS

Con la Circolare del 9 agosto 2021, n. 125 l’INPS illustra le novità introdotte dai Decreti Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) e n. 99/2021 (ora abrogato e inserito nella legge di conversione del D.L. 73/2021) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative.
Premessa
Il Decreto Sostegni bis e il Decreto Legge n. 99/2021, intervenendo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.
TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO "IN DEROGA"
In ordine all’operatività della disposizione, in considerazione dell’ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Sostegni bis, rientrano nella previsione legislativa tutti i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale è rivolto anche ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda, quindi che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.
Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale del Decreto Sostegni bis i datori di lavoro devono:
aver subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
aver sottoscritto accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza dal 26 maggio 2021.
Il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.
Tale trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
TRATTAAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
Il Decreto Sostegni bis prevede che i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
In relazione all’esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di CIGO e CIGS, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli sempre appartenenti al settore industriale che in relazione al requisito occupazionale, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza dal 1° luglio 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal Decreto Sostegni.
Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane.
Laddove invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, fino al 31 dicembre 2021:
resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.
ULTERIORE TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS
In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il Decreto Legge n. 99/2021 che ha previsto l’inserimento dell’articolo 40-bis nel D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)
La disposizione ha introdotto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015.