top of page

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Immagine del redattore: Labortre Labortre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 relativo a misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.


A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

  • essere residente in Italia da almeno due anni anche non continuativi.

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella in allegato al decreto stesso, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.


La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.


L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.


L’assegno non concorre alla formazione del reddito.


Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno, con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.


A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto è riconosciuta una maggiorazione di:

  • euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;

  • euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le domande per ottenere l'assegno temporaneo ai figli possono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposti anche gli arretrati dal 1 luglio 2021.


In allegato il Decreto.




Comentarios


Esecutivo_Logo_LaborTre.png

Scarica la nostra Brochure

Labortre Studio Associato

si occupa di Consulenza del Lavoro e attività di Ricerca e Selezione del Personale.

info@studiolabor.eu

04441276161

Via Vecchia Ferriera, 57
Vicenza, 36100
Italia

Orari di apertura:

da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 13.00

e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

Mercoledì chiuso al pubblico.

  • facebook
  • linkedin
bottom of page