Nel caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani quindi under 36, il datore di lavoro come esonero ha due opzioni:
esonero under 30 riconosce l’esonero del 50 % della contribuzione Inps carico datore, per 36 mesi (Legge di Bilancio 2018);
esonero under 36 che riconosce l’esonero del 100 % della contribuzione Inps a carico datore, per 36 mesi (Legge di Bilancio 2021).
Ricordiamo che l’esonero under 36, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, costituisce un beneficio temporaneo, valido solamente per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato intercorse negli anni 2021 e 2022, previa approvazione della Commissione Europea.
Su questo con la decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021, la Commissione ha autorizzato la concessione dell’esonero under 36 in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Successivamente è stato comunicato alle aziende interessate che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile sono prorogate fino al 30 giugno 2022.
Quindi, in assenza di un’ulteriore via libera da parte della Commissione Europea, l’esonero contributivo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36, dal 1° luglio 2022, non potrà essere applicato.
Rimane operativa la misura per i giovani under 30 (Legge di Bilancio 2018).
Nel caso in cui rimanesse quanto detto la fascia di giovani tra i 30 e i 35 anni rimarrebbe esclusa dall’agevolazione, pur non avendo mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, qualora un lavoratore soddisfacesse comunque il requisito dell’età under 30, il datore di lavoro si vedrebbe applicare un esonero del 50 % anziché del 100 % sulla contribuzione a suo carico.
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