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BONUS BABY SITTING

Immagine del redattore: Labortre Labortre

Con la Circolare del 14 aprile 2021, n. 58 l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby – sitting.


Bonus per servizi di baby sitting

Il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30 prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby – sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.

Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.

Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.


Il bonus per servizi di baby – sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;

  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

    • medici;

    • infermieri;

    • tecnici di laboratorio biomedico;

    • tecnici di radiologia medica;

    • operatori sociosanitari.


L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla gestione previdenziale e pertanto non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda.

In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e a una gestione speciale autonoma dell’INPS o cassa professionale autonoma, trattandosi di due gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma.


Incompatibilità del bonus

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo per figlio in quarantena, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.

Pertanto sulla base di quanto previsto dalla norma, la misura bonus per servizi di baby – sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;

  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;

  • i genitori abbiano fruito del congedo.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.


In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Per poter beneficiare della misura bonus per servizi di baby – sitting, l’assenza delle predette circostanze ostative alla fruizione dei bonus dovrà essere autocertificata dal genitore richiedente il bonus.


Modalità di compilazione della domanda

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • APPLICAZIONE WEB, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso : “prestazioni e servizi” > “tutti i servizi” > ”domande per prestazioni a sostegno del reddito” > “bonus servizi di baby sitting D.L. 30/ 2021”.

  • PATRONATI, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.


Erogazione del bonus per servizi di baby – sitting mediante Libretto Famiglia

Il bonus per servizi di baby – sitting ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. All’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma (minori di 14 anni), sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande.

Sono remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby –sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Le prestazioni svolte in tale periodo potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.

Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di baby – sitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da COVID – 19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.


In allegato la Circolare.


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