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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA: NUOVE CAUSALI


Con il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, n. 67 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria".


Il conflitto russo - ucraino sta avendo ripercussioni economiche a livello internazionale.

In particolar modo le imprese si trovano in difficoltà a seguito dell'innalzamento dei prezzi delle materie prime e della difficoltà di reperimento delle stesse e in conseguenza dell'annullamento o sospensione di contratti in essere con aziende operanti nei territori coinvolti nel conflitto.


Le causali per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria sono rappresentate dalle seguenti ipotesi:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

  • situazioni temporanee di mercato;

  • mancanza di lavoro o di commesse;

  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e supplettiva al progetto; mancanza di materie prime o componenti;

  • eventi meteo;

  • sciopero di un reparto o di altra impresa;

  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica;

  • impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità;

  • sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;

  • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.


E' stata pertanto integrata, per l'anno 2022, la fattispecie relativa alla crisi di mercato prevedendo, quindi, che la stessa possa essere oggetto di ricorso alla CIGO anche quando "la sospensione derivi dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina" e non solo qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia determinata dalla mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa.


Il legislatore, estende il significato anche della causale "mancanza di materie prime o componenti". In tale fattispecie sono pertanto ricomprese le ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta non solo alla mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa, ma anche quelle in cui il ricorso alla CIGO sia causato da difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.


In allegato il Decreto.

Decreto MLPS del 31 marzo 2022, n. 67
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