Con la Circolare del 14 aprile 2021, n. 63 l’Inps fornisce le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per i figli minori di 14 anni, nonché per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/ 1992.
Destinatari del Congedo 2021
La normativa prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.
Il menzionato congedo può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per il periodo di quarantena da contatto, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni.
Il requisito del limite di 14 anni di età non si applica per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa per cui la fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Tale congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni;
e) deve sussistere una delle seguente condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
l’infezione da COVID- 19;
la quarantena da contatto del figlio;
la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Durata congedo
Il congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da COVID - 19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell'arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino a 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
I lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità, anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per i genitori.
Sono indennizzabili solamente le giornate e le ore lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Situazioni di incompatibilità del congedo
Il congedo :
non può essere usufruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi;
è incompatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;
è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore;
non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore di riposi giornalieri;
non può essere fruito se l’altro genitore sia disoccupato;
è incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello da COVID – 19.
Presentazione domanda
È possibile fruire del congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’istituto.
A tal proposito, si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 30/2021 e fino al rilascio della specifica procedura di domande del congedo.
Nb: il presente post è aggiornato alle novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 30/2021.
In allegato la Circolare.
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