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CONGEDO 2021 PER GENITORI: L'INTRODUZIONE DELLA MODALITA' ORARIA


Con la Circolare del 5 luglio 2021 n. 96 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.


Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 relativo al Congedo 2021 ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente:

  • alla durata dell’infezione da Covid – 19;

  • alla durata della quarantena da contatto del figlio;

  • alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.


L’introduzione della modalità oraria di fruizione del Congedo 2021 per genitori non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso, pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.


Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.


Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.


Si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:

  • è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;

  • è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;

  • è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;

  • è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre;

  • è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate;

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS.

La Legge 6 maggio 2021, n. 61 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria dal 13 maggio al 30 giugno 2021.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché questa sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021.


La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.


In allegato la Circolare.






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