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CONTRATTI A TERMINE: RINNOVI E PROROGHE ACAUSALI VALIDI ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE.



La CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) ha presentato istanza di interpello in merito al Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e in particolar modo all’articolo 8, comma 1, lett. a), che consente di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

La proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine.

La validità di quanto appena affermato è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 con la Legge di Bilancio per il 2021.

La questione posta dalla CSEA è se la deroga richiamata sia applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Pertanto la disciplina di cui al D.Lgs 81/2015 si applica alla società di somministrazione di che assume lavoratori a tempo determinato con la sola esclusione delle seguenti disposizioni:

  • un intervallo minimo tra due successivi contratti a termine (10 o 20 giorni a seconda della durata del primo contratto);

  • percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine al 20 % degli occupati a tempo indeterminato;

  • assicurare ai lavoratori a termine il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Il contratto collettivo nazione per il lavoro (CCNL) per le agenzie di somministrazione, firmato in data 15 ottobre 2019, ha previsto per ogni singolo contratto di somministrazione a temine un massimo di :

  • 6 proroghe nell’arco limite di 24 mesi;

  • 8 proroghe nell’eventualità in cui il CCNL applicato dall’utilizzatore estenda la durata massima dei contratti a termine oltre i 24 mesi.

La deroga, introdotta dall’articolo 8, comma 1 del Decreto Legge n. 104 del 2020, riguarda il contratto a termine, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono dunque in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali, riferite all’utilizzatore.

Pertanto, tale deroga è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

E tale deroga potrà applicarsi per le proroghe e i rinnovi sottoscritti entro il 31 marzo 2020.


Infine l'Interpello chiarisce un'altra importante questione. Lo spostamento al 31 marzo 2020 del termine finale per l'esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale non riconosce una nuova possibilità, qualora già utilizzata, poiché l'opzione di rinnovo o proroga acausale è ammessa per una sola volta.


In allegato l'Interpello.

Interpello 3 marzo 2021, n.2
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