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CONTRATTO DI APPRENDISTATO: DA PRIMO LIVELLO AD ALTA FORMAZIONE


Con la nota giuridica del 23 novembre 2020, n. 1026 l’INL riscontra la richiesta di un parere sulla possibilità di procedere, in assenza di espliciti riferimenti normativi, alla "trasformazione“ del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ovvero di consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è espresso affermando che il D. Lgs. n. 81/2015 consente espressamente la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

In particolare si è avuto modo di precisare che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, a meno che il lavoratore non possieda già le competenze che si vogliano raggiungere con il nuovo contratto.


In più si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. sent. 1 novembre 2004, n. 17574), chiarendo che “è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita“.


l'INL, pertanto, non ritiene possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I^ livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto, come già detto, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva alla individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.


Infine, non si riconoscono, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “ successione ” di un nuovo contratto di apprendistato, sempre se il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine.


In allegato la nota dell'INL

Nota INL 23 novembre 2020, n. 1026
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