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COVID - 19 : AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Immagine del redattore: Labortre Labortre

Il 30 giugno è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS – CoV – 19 negli ambienti di lavoro.


Con il presente Protocollo si forniscono indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19.


I datori aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.


INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid – 19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente anche successivamente all’ingresso;

  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, che nel caso in cui fosse superiore a 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro e saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2.


PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID – 19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane uno strumento importante per la tutela della salute dei lavoratori al fine di ridurre il rischio di contagio negli ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, aperti al pubblico ovvero dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro.

Il datore di lavoro dovrà assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.


SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.


Il datore di lavoro dovrà inoltre stabilire, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili.


LAVORATORI FRAGILI

Il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dal virus.

Il datore di lavoro, quindi, sentito il medico competente, stabilisce specifiche misure di prevenzione organizzative per i lavoratori fragili.

Le parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.


Infine le parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure di prevenzione qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l’aggiornamento delle medesime misure.


In allegato il Protocollo.


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