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COVID - 19 : SORVERGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI



Con la Circolare 11 dicembre 2020, n. 44 l'INAIL fornisce le istruzioni in merito all'applicazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da COVID - 19.


I datori di lavoro privati e pubblici assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID - 19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita.


I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente ovvero la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL.


Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili

La sorveglianza sanitaria è definita come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.


Il medico competente ha assunto un ruolo ancora più importante nell’attuale fase pandemica, durante la quale il graduale riavvio delle attività produttive, lo impegna nella identificazione dei lavoratori suscettibili e nel reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID - 19.


In merito alle “situazioni di particolare fragilità” i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative che, in caso di coesistenza con il COVID - 19 possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.


Pertanto il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico.


In merito al requisito dell’età, da sola, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative e che pertanto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di coesistenza di più patologie che possono integrare una condizione di maggior rischio.


Rilasci applicativi

L' INAIL al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale ".

I datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL.


Istruzioni operative

In base all'esito della valutazione della condizioni di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da COVID - 19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

L'importo unitario per la singola prestazione resa dall’INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è pari a euro 50,85.

Tale tariffa sarà versata all’INAIL dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.


Fatturazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria

L’emissione delle fatture relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.



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