Fonte: Inps
Con Circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l’Inps fornisce indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono: essere presentate direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica. Precisamente, la domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS WEB, tramite il servizio on-line dedicato.
Per l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore, o il soggetto interessato, deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica corredata della documentazione necessaria.
Solo per i lavoratori del settore privato agricolo la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
Per la presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda telematica deve essere presentata all’Istituto, attraverso:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato,
- Contact Center multicanale,
- Patronati e intermediari dell’Istituto.
Per il datore lavoro:
- Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro dal 1° aprile 2019, che potrà prenderne visione: attraverso una specifica utility, e presente nel Cassetto previdenziale aziendale;
- sulla base degli importi teoricamente spettanti, individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto;
- per tutte le domande di ANF presentate entro il 31 marzo 2019 e valide sino al 30 giugno 2019 varranno le modalità sino ad oggi seguite (in pratica per le domande sino ad oggi consegnate non vi è nulla da fare);
- nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare sia , sulla base di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro (entro e non oltre il 31 marzo 2019); sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
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