Con la Circolare del 10 dicembre 2021, n. 183 l’INPS illustra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 146/2021, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro.
Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga (CIGD) per la causale “COVID – 19”
Il Decreto Legge n. 146/2021 introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La previsione si rivolge ai datori di lavoro che non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi solidarietà bilaterali nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
Il trattamento spetta ai datori di lavoro a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
I trattamenti possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Al riguardo, ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane.
I trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga, trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021, senza versamento di contributo addizionale.
Possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 22 ottobre 2021 hanno in corso un Assegno di solidarietà.
Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale.
Per poter ottenere gli ulteriori periodi di Cigo Covid-19 le domande possono essere presentate una volta decorso il periodo precedentemente richiesto e autorizzato di cui al D.L. 73/2021 (17 settimane).
In allegato la Circolare.
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