E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023, n. 85 che converte il Decreto Lavoro. Con la conversione in legge vengono confermate le diverse novità tra queste quelle relative ai contratti a tempo determinato.
A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, i contratti a tempo determinato possono godere di una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs 81/2015;
in assenza delle previsioni di cui al numero 1), nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze di natura, tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 30 aprile 2024;
in sostituzione di altri lavoratori.
Per contratti collettivi dell’articolo 51 D.Lgs 81/2015 si intendono i contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
In mancanza di previsioni regolate dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro la data del 30 aprile 2024, sarà possibile definire tra le parti le necessarie causali (sia per le proroghe che per i rinnovi) individuando specifiche e puntuali esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione all’individuazione delle esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva già oggetto di numerose sentenze da parte della Corte di Cassazione.
Ricordiamo che qualora il Contratto Collettivo applicato in azienda preveda specifiche causali solo queste potranno essere utilizzate e non potranno esserne valutate altre in via autonoma tra datore di lavoro e lavoratori (salvo sottoscrivere accordi di secondo livello in sede sindacale).
Inoltre, il Decreto Lavoro stabilisce che, per i primi 12 mesi, proroghe e rinnovi di contratti a termine non necessitano delle causali. Tale nuova previsione è da ritenersi valida per i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Si allega Decreto Lavoro e Legge di conversione.
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