Con l'emanazione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Decreto Ristori") vengono introdotte e previste ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza da COVID - 19.
Rinviando al testo integrale del Decreto per ogni ulteriore approfondimento (scaricabile al link sotto riportato), anticipiamo alcune delle disposizioni introdotte:
Ammortizzatori sociali
Previsti ulteriori periodi di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID - 19 per una durata massima di 6 settimane.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I datori di lavoro che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati devono versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
al 9% per riduzioni di fatturato inferiore al 20%;
al 18% nelle ipotesi in cui non vi è stata riduzione di fatturato;
allo 0% nei casi di riduzione di fatturato superiori al 20%, di avvio dell’attività nel 2019 ovvero di attività sospese o chiuse a seguito di provvedimento.
Blocco licenziamenti
Prorogato sino al 31 gennaio 2021 il divieto di utilizzare procedure che portino alla mobilità (licenziamenti collettivi) o al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
Rimane ammessa la possibilità di licenziamento per giusta causa, nei cambi di appalto, per cessazione dell'attività aziendale, tramite accordi collettivi aziendali e adesione dei lavoratori agli stessi, fallimento.
Esonero contributivo per non utilizzo della cassa integrazione
Per i datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane (rispetto ai primi 4 mesi già stanziati dal D.L. 104/2020), fruibile entro il 31 gennaio 2021 e nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Sospensione versamenti dei contributi
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e indicati nell'Allegato 1 al decreto stesso.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Altre misure di sostegno al reddito
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all’art. 23 del Decreto Agosto è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. La domanda per il beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Previste, poi, ulteriori indennità di sostegno al reddito per le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto;
incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori dello sport.
Tutte le misure introdotte sono in vigore dal 29 ottobre 2020 ma per essere fruite necessiteranno delle indicazioni e istruzioni operative da parte degli Istituti competenti.
Commentaires