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DECRETO RISTORI: ESONERO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Immagine del redattore: Labortre Labortre

Con la Circolare del 11 febbraio 2021, n. 24 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo introdotta con il D.L. 137/2020.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale.

Inoltre i datori di lavoro privati, che abbiano richiesto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, qualora un datore di lavoro abbia fruito per i periodi agosto 2020 – dicembre 2020 dell’esonero contributivo, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero, dovrà rinunciare al beneficio previsto per almeno una frazione del numero dei lavoratori interessati e non richiedere l'intervento delle 6 settimane di cui al D.L. 137/2020.


Alternatività tra esonero contributivo e integrazioni salariali

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario.

Le ragioni di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID – 19.

Nella scelta del datore di lavoro tra l’esonero e i nuovi trattamenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva. Quindi presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

L’esonero potrà essere fruito nei limiti della contribuzione dovuta con riferimento alle unità produttive non interessate dai nuovi trattamenti di integrazione salariale.


Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero, che può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile, è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Si precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nella mensilità di giungo 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.


Condizioni di spettanza dell’esonero

Ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alle messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale; in più sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento.

I divieti di licenziamento operano non solo durante il periodo di fruizione dell’esonero, ma in ogni caso fino al 31 marzo 2021.


Coordinamento con altre misure

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli atri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.


In allegato la Circolare Inps.



 
 
 

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