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DECRETO SOSTEGNI BIS: LE NOVITA' PER IL MONDO DEL LAVORO


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis (Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73) recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID – 19.


Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Per coloro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per la causale del contratto di solidarietà per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’ 80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo.


Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Tale contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumo lavoratori con tale contratto è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.


Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità una tantum di 2.400 euro è erogata un’ulteriore indennità una tantum pari a euro 1.600.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione;

  • lavoratori intermittenti;

  • lavoratori autonomi;

  • incaricati alle vendite a domicilio.

Tali soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato;

  • titolari di pensione.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato;

  • assenza di titolarità.

Indennità per i collaboratori sportivi

È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. un’indennità per i collaboratori sportivi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.


Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale.


Divieto di licenziamento

Il Decreto Sostegni bis prevede che:

  • fino al 30 giugno 2021, divieto del licenziamento per tuti i datori di lavoro;

  • fino al 31 ottobre 2021, divieto del licenziamento per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD,CISOA e FSBA;

  • fino al 31 dicembre, divieto del licenziamento per i datori di lavoro che richiedano interventi ordinari di CIGO e CIGS.

Quindi a partire dal 1° luglio 2021, le aziende del settore beneficiario della Cigo e Cigs, che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 o agli ammortizzatori ordinari o straordinari, non saranno più soggette al divieto di licenziamento.


In allegato il Decreto.

Decreto Sostegni bis
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