Approvato il D.L. "Sostegni". Numerose come sempre le novità a favore delle imprese e dei lavoratori. In particolare, vengono introdotte le proroghe per gli ammortizzatori sociali, i licenziamenti e per le indennità di sostegno ai redditi.
Di seguito una breve sintesi delle misure a beneficio del mondo del lavoro.
Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 possono presentare;
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane;
nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 possono presentare:
domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane;
per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti esposti fin qui non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, è concesso:
per una durata massima di 120 giorni ;
nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio di sospensione dell’attività lavorativa.
Divieto licenziamento
Fino al 30 giugno 2021:
resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Dal 1 ° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è preclusa la possibilità di licenziamento ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell'Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi (es: Fondo trentino) e Cisoa con causale COVID – 19 e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine
Prorogata dal 31 marzo 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva dei 24 mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Lavoratori fragili
Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 481, Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell’emergenza Covid-19:
diritto a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile;
equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Inoltre i periodi di assenza dal servizio per tali soggetti non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps, a titolo di indennità di accompagnamento. Infine le medesime disposizioni di applicano anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto.
Naspi
Per le indennità NASpI, concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito secondo il quale risultano beneficiari solamente i lavoratori che abbiano maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015).
Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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