Con la Circolare del 9 settembre 2021, n. 24 l’INAIL fornisce indicazioni relativamente al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni che abbiano una durata maggiore di 3 giorni.
A. Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni
L’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell’assicurazione obbligatoria è stabilito dall’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura entro ventiquattro ore dall’infortunio.
L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede INAIL competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio.
Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.
L’INAIL è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro.
Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.
Si precisa che per i casi di malattia – infortunio da COVID – 19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’INPS, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
B. Procedimento sanzionatorio
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria.
Sono da ritenersi sanabili le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili.
La diffida obbligatoria, con ammissione al pagamento della predetta sanzione amministrativa nella misura del minimo, deve essere emessa anche dai funzionari amministrativi dell’INAIL per le inadempienze da essi rilevate.
Tali sanzioni devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
C. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’INAIL è stato denominato Comunicazione / denuncia di infortunio.
Per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, vale a dire la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’INAIL e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi, sempre tramite l’INAIL.
D. Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative
Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio, come la violazione degli altri obblighi di denuncia è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.
La data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale.
In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell’infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i tre giorni dall’evento, è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.
Il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio all’INAIL a seguito del prolungamento della prognosi deve essere sanzionato per la violazione dell’obbligo.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone :
la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio;
la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
In allegato la Circolare.
Comments