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DISOCCUPAZIONE NASPI: DIMISSIONI DEL PADRE LAVORATORE


Con la Circolare del 20 marzo 2023 n. 32 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità sia obbligatorio che alternativo.


Il congedo di paternità obbligatorio prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi e il congedo è fruibile durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo.


Il Testo Unico in materia di tutela e sostengo della maternità e paternità prevede il divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

Nello specifico, per le lavoratrici, non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

La formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità ora è stata estesa la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. La norma richiama il congedo di paternità quindi è da intendersi sia per il congedo di paternità obbligatorio che per il congedo di paternità alternativo.

Prima delle modificazioni l’accesso alla NASpI, in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile in caso di morte grave o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Ora anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.


Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.


In allegato la Circolare.


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