A fronte di un nuovo peggioramento della curva epidemiologica da COVID - 19 il Governo introduce, attraverso un nuovo DCPM, misure più restrittive.
Rinviando al testo completo del provvedimento che è possibile scaricare al link sotto riportato, ecco una sintesi delle misure introdotte:
EFFICACIA NAZIONALE
SPOSTAMENTI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
SCUOLA
L'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ( scuole superiori) sarà svolta al 100 per cento in modalità digitale.
Per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia la scuola continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo i bambini di età inferiore ai 6 anni.
ATTIVITA'
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le attività presenti all'interno dei centri commerciali ad eccezione di farmacie, punti vendita sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività dei servizi di ristorazione rimangono consentite dalle 5.00 alle 18.00.
TRASPORTI
Per i mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
EFFICACIA REGIONALE
In determinate zone del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni) vi sono misure ancora più restrittive:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute;
- sono sospese le attività di ristorazione. Resta consentita solo la ristorazione a domicilio.
Oltre a queste, alcune aree del territorio nazionale che sono caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) hanno misure ulteriormente più restrittive:
-sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, e fermo restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
- l'attività scolastica dal secondo anno della scuola secondaria sarà svolta con modalità esclusivamente a distanza.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 5 novembre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
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