top of page

Il post 

EMERGENZA COVID-19: LA NUOVA MAPPA DELL'ITALIA SINO A PASQUA.

Aggiornamento: 15 mar 2021



L’aumento continuo dei casi da COVID – 19 e il rischio di una terza ondata ha portato il nuovo Governo Draghi ad introdurre ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica.

Queste le disposizioni, in sintesi, emanate con il nuovo Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30.

  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in "zona gialla" si applicano le misure previste dalla "zona arancione".

  • Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure previste per la "zona rossa" si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.

  • Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Treno e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la "zona rossa", quindi misure più restrittive :

  1. nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti;

  2. nella aree in cui la circolazione di varianti da COVID – 19 determinano alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la "zona arancione", è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in "zona bianca", si applicano le misure previste dalla "zona rossa". Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.


Congedi per genitori

Sono stati introdotti i congedi per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni:

alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

a) della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

b) dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;

c) della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.


Per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni:

· se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all’altro genitore:

a) è ammessa l’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;

b) con il riconoscimento, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (Art. 23, D.Lgs n. 151/2001).


Periodo 1 gennaio 2021 – 12 marzo 2021.

I periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs n. 151/2001) fruiti dai genitori lavoratori dipendenti di figli minori di 14 anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e sino al 12 marzo 2021 e coincidenti con:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

  • infezione da SARS Covid-19 del figlio;

  • quarantena del figlio;

possono essere convertiti a domanda nel congedo per emergenza Covid-19 con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.


Inoltre per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni:

Uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto:

  • di ricorrere al congedo per emergenza Covid-19 primo periodo;

  • di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;

  • è protetto dal divieto di licenziamento e dal diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Bonus baby - sitting

Possono richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

  • i lavoratori autonomi;

  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus è erogato:

  • in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

  • ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;

  • solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (lavoro agile) o al congedo per emergenza Covid-19 e comunque in alternativa alle predette misure.


Tutte le misure sopra previste (lavoro agile, congedi e bonus baby sitting) si applicano fino al 30 giugno 2021


In allegato il Decreto Legge.




Comments


Indirizzo

Via Vecchia Ferriera, 57
Vicenza, 36100
Italia

Recapiti

Orario Uffici

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì​

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

CHIUSI AL PUBBLICO TUTTI I POMERIGGI

Contattaci per qualsiasi domanda.

Oggetto del messaggio

Privacy

Dichiaro di avere compiuto sedici anni, e se minore di sedici, di essere stato autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, pertanto acconsento al trattamento dei miei dati personali così come indicato nella Privacy Policy.

Comunicazioni

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. Per l’inoltro della newsletter, le comunicazioni via telefono (sms, WhatsApp, telefonata vocale)

bottom of page