L’aumento continuo dei casi da COVID – 19 e il rischio di una terza ondata ha portato il nuovo Governo Draghi ad introdurre ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica.
Queste le disposizioni, in sintesi, emanate con il nuovo Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in "zona gialla" si applicano le misure previste dalla "zona arancione".
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure previste per la "zona rossa" si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Treno e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la "zona rossa", quindi misure più restrittive :
nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti;
nella aree in cui la circolazione di varianti da COVID – 19 determinano alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la "zona arancione", è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in "zona bianca", si applicano le misure previste dalla "zona rossa". Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Congedi per genitori
Sono stati introdotti i congedi per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni:
alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
a) della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
b) dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
c) della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni:
· se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all’altro genitore:
a) è ammessa l’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
b) con il riconoscimento, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (Art. 23, D.Lgs n. 151/2001).
Periodo 1 gennaio 2021 – 12 marzo 2021.
I periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs n. 151/2001) fruiti dai genitori lavoratori dipendenti di figli minori di 14 anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e sino al 12 marzo 2021 e coincidenti con:
sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
infezione da SARS Covid-19 del figlio;
quarantena del figlio;
possono essere convertiti a domanda nel congedo per emergenza Covid-19 con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Inoltre per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni:
Uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto:
di ricorrere al congedo per emergenza Covid-19 primo periodo;
di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
è protetto dal divieto di licenziamento e dal diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus baby - sitting
Possono richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14:
i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
i lavoratori autonomi;
il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus è erogato:
in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (lavoro agile) o al congedo per emergenza Covid-19 e comunque in alternativa alle predette misure.
Tutte le misure sopra previste (lavoro agile, congedi e bonus baby sitting) si applicano fino al 30 giugno 2021
In allegato il Decreto Legge.
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