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EMERGENZA COVID - 19: RIPRESA VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CHIARIMENTI)



La legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento :

- 50 % delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- il rimanente 50 % mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.


Per quanto riguarda il primo 50 % :

- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;

- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende valgono tale indicazioni:

- le denunce di variazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo messaggio;

- se non si vuole usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e senza l’indicazione dei codici di sospensione.


Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata, l'istanza per la sospensione dei contributi deve essere presentata esclusivamente per l'attribuzione del codice 7Q - " Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 D.L. n. 18/ 2020 art. 62, comma 2".


Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per il versamento del rimanente 50 % dei contributi sospesi.

Messaggio 23 ottobre 2020 n. 3882
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