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ESONERO ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36


Con la Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 l’INPS fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla concessine dell'agevolazione contributiva a favore dei datori che assumano giovani con età inferiore a 36 anni.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che rivestano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e per questa ragione, non possono essere incluse nella nuova agevolazione, salvo diverso avviso della Commissione europea con cui è in corso una interlocuzione.


Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contrati a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021 – 2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.


Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferito al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (€ 6000/ 12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/ 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.


Condizioni specifiche

In relazione ai vincoli propri dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:


  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni.

  2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non dove essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  3. i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

  4. i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Attualmente manca solo il via libera da parte della Commissione europea. Solo allora l’incentivo potrà essere concretamente fruibile sulla base delle istruzioni operative che saranno diramate dall’INPS.


In allegato la Circolare.

Circolare Inps del 12 aprile 2021, n
. 56
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