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ESONERO CONTRIBUTIVO PER CHI NON CHIEDE INTEGRAZIONI SALARIALI


Con il Messaggio del 13 novembre 2020, n. 4254 l'Inps ha delineato le modalità di concessione dell'esonero contributivo alle aziende che non richiedono ulteriori interventi di integrazione salariale.

Il provvedimento rende operative le disposizioni introdotte dal decreto - legge 104 c.d. Decreto Agosto, che prevedeva un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione causa COVID - 19.


Di seguito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione.

I datori di lavoro, per usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 ;

  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

  • l’importo dell’esonero.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.


L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi.


Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, a meno che non riguardi una diversa unità produttiva.


Istruzioni operative

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <Denuncia Aziendale>, < AltrePartiteACredito>, nell’elemento il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento, <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.


Mess.INPS 13 novembre 2020 n. 4254
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