Con la Circolare del 10 giugno 2022, n. 67 l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessa all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi.
In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tale esonero contributivo trova applicazione:
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. In caso di conversione di tali contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avvenuti nel periodo sopracitato, si chiarisce che l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione;
in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro;
l’esonero spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove prevede la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.
Misura dell’esonero
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionatamente ridotto.
Coordinamento con altri incentivi
Considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale del versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro
Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
l’indicazione della eventuale percentuale di part – time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022.
In allegato la Circolare
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