Con la Circolare del 19 settembre 2022, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell' esonero contributivo per le madri lavoratrici.
La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha riconosciuto, nella misura del 50 %, l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
L’esonero contributivo in oggetto:
è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente;
ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro e si sostanzia in una riduzione del 50 % della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.
Lavoratrici che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part – time, di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
Fruizione del congedo di maternità
L’esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro del periodo di congedo obbligatorio di maternità. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.
L’agevolazione in trattazione è valevole per l’anno 2022 e quindi il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Assetto e misura dell’esonero
L’esonero:
è pari al 50 % della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice;
ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
L’esonero contributivo in trattazione, inoltre, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’agevolazione in trattazione, infine, risulta cumulabile con l’esonero dello 0,80 % sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, quindi lo 0,80 % verrà attuato sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice dopo che sarà stata ridotta del 50 %.
In allegato la Circolare.
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