Con il Messaggio del 7 ottobre 2021, n. 3389 l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo limitatamente alle assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100 %, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumo o meno la natura di imprenditore.
L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
La misura in trattazione non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Inoltre l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.
Per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.
Ricordiamo infine che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID – 19 ( c.d. Temporary Framework).
Si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 gennaio 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
In allegato il Messaggio.
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