top of page

Il post 

ESONERO CONTRIBUTIVO AI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI


Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto Interministeriale per l' esonero riconosciuto a lavoratori autonomi e liberi professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per favorire la ripresa della loro attività.


Soggetti destinatari e misura dell’esonero

Il fondo istituito ai sensi della Legge di Bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero i soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;

  • devono aver percepito d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero i soggetti per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

  • non devono essere titolati di contratto di lavoro subordinato;

  • non devono essere titolari di pensione diretta.

L’esonero:

  • è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020;

  • deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria;

  • è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.


Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionisti

Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni della aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto alla gestione speciale dell’AGO per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione.

Per gli iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali all’esonero, ha ad oggetto i soli contributi fissi.

L’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero ai sensi del presente decreto potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.

La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.


L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.

La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, sotto la responsabilità:

  • di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa;

  • di essere in quiescenza;

  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il beneficio in esame è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID – 19”.


In allegato Decreto interministeriale.




Comments


Indirizzo

Via Vecchia Ferriera, 57
Vicenza, 36100
Italia

Recapiti

Orario Uffici

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì​

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

08.30 - 13.00  |  14.00 - 17.30

CHIUSI AL PUBBLICO TUTTI I POMERIGGI

Contattaci per qualsiasi domanda.

Oggetto del messaggio

Privacy

Dichiaro di avere compiuto sedici anni, e se minore di sedici, di essere stato autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, pertanto acconsento al trattamento dei miei dati personali così come indicato nella Privacy Policy.

Comunicazioni

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. Per l’inoltro della newsletter, le comunicazioni via telefono (sms, WhatsApp, telefonata vocale)

bottom of page