Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto Interministeriale per l' esonero riconosciuto a lavoratori autonomi e liberi professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per favorire la ripresa della loro attività.
Soggetti destinatari e misura dell’esonero
Il fondo istituito ai sensi della Legge di Bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero i soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
devono aver percepito d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero i soggetti per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
non devono essere titolati di contratto di lavoro subordinato;
non devono essere titolari di pensione diretta.
L’esonero:
è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020;
deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria;
è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.
Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionisti
Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni della aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell’importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto alla gestione speciale dell’AGO per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione.
Per gli iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali all’esonero, ha ad oggetto i soli contributi fissi.
L’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero ai sensi del presente decreto potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato, sotto la responsabilità:
di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa;
di essere in quiescenza;
di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il beneficio in esame è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID – 19”.
In allegato Decreto interministeriale.
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