FINE STATO DI EMERGENZA: NOVITA'

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo 2022 un nuovo Decreto Covid, confermando la road map che ci guiderà all’abbandono completo del green pass e della mascherina a partire dal 1° maggio 2022.
Il 31 marzo 2022 cesserà lo Stato di emergenza.
Dal 1° aprile 2022:
abbandono del green pass per tavoli all’aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus.
basterà il green pass base (tampone negativo) per accedere a mense, concorsi, corsi di formazione, stadi e concerti all’aperto e per i trasporti a lunga percorrenza (navi, treni ecc.);
non sarà più richiesto il green pass rafforzato per gli over 50.
Accesso luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.
Inoltre a decorrere dal 1° aprile 2022 i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19, o ne siano sprovvisti al momento di accesso nel luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, questo non oltre il 30 aprile 2022.
Green pass rafforzato
A decorrere dal 1° aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
piscine centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
feste e comunque denominate;
attività di sale gioco;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
o aereomobili;
o navi e traghetti;
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità;
o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
per l’accesso a funivie;