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FINE STATO DI EMERGENZA: NOVITA'


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo 2022 un nuovo Decreto Covid, confermando la road map che ci guiderà all’abbandono completo del green pass e della mascherina a partire dal 1° maggio 2022.


Il 31 marzo 2022 cesserà lo Stato di emergenza.


Dal 1° aprile 2022:

  • abbandono del green pass per tavoli all’aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus.

  • basterà il green pass base (tampone negativo) per accedere a mense, concorsi, corsi di formazione, stadi e concerti all’aperto e per i trasporti a lunga percorrenza (navi, treni ecc.);

  • non sarà più richiesto il green pass rafforzato per gli over 50.

Accesso luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.

Inoltre a decorrere dal 1° aprile 2022 i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19, o ne siano sprovvisti al momento di accesso nel luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, questo non oltre il 30 aprile 2022.


Green pass rafforzato

A decorrere dal 1° aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

  • piscine centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

  • convegni e congressi;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

  • feste e comunque denominate;

  • attività di sale gioco;

  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico


Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

o aereomobili;

o navi e traghetti;

o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità;

o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;

o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

  • per l’accesso a funivie;