Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo 2022 un nuovo Decreto Covid, confermando la road map che ci guiderà all’abbandono completo del green pass e della mascherina a partire dal 1° maggio 2022.
Il 31 marzo 2022 cesserà lo Stato di emergenza.
Dal 1° aprile 2022:
abbandono del green pass per tavoli all’aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus.
basterà il green pass base (tampone negativo) per accedere a mense, concorsi, corsi di formazione, stadi e concerti all’aperto e per i trasporti a lunga percorrenza (navi, treni ecc.);
non sarà più richiesto il green pass rafforzato per gli over 50.
Accesso luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.
Inoltre a decorrere dal 1° aprile 2022 i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19, o ne siano sprovvisti al momento di accesso nel luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, questo non oltre il 30 aprile 2022.
Green pass rafforzato
A decorrere dal 1° aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
piscine centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
feste e comunque denominate;
attività di sale gioco;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
o aereomobili;
o navi e traghetti;
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità;
o mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
o mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
per l’accesso a funivie;
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
Fino al 30 aprile 2022:
in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli appena esposti e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione al momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Autosorveglianza
Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID - 19, fino all'accertamento della guarigione.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID - 19 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID - 19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di COVID - 19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa di sintomi e se, ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Smartworking
Per concludere è stata prorogata la procedura semplificata per smartworking al 30 giugno 2022. La proroga consente ai dipendenti privati di ricorrere al lavoro da remoto, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda.
In allegato il Decreto.
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