LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità.
Nell'ambito della quota massima sono ammessi per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di cui una quota di 6000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico- alberghiero.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9:00 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda.
SETTORE AUTOTRASPORTI
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto di terzi, l’istanza di nulla osta per il lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.
I lavoratori titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporto in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
LAVORO STAGIONALE
Sono inoltre ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità.
È riservata una quota di 1000 unità per i lavoratori non comunitari, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Per il solo settore agricolo è riservata una quota di 6000 unità ai lavoratori, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro.
La restante quota di 12.000 unità sarà ripartita sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Per coloro che abbiano già lavorato in Italia con lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti, hanno un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro, rispetto a coloro che non abbiano mai fatto un regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
ISTRUTTORIA
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate dagli Ispettorati territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2016.
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