Fonte: Inps
Con la circolare 12 aprile 2019, n. 53, l’Inps si fornisce indicazioni sull’applicazione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, decreto legislativo 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, esterni all’Istituto, con particolare attenzione alla disciplina relativa al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.
Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell’Artigianato:
- le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane;
- le Confederazioni di settore;
- le Società di servizio alle imprese associate;
- le imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano.
Nel dettaglio, i fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:
-un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario
- l’assegno di solidarietà previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015.
È prevista, altresì,la possibilità, che gli stessi fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di importo o di durata.
La contribuzione correlata è computata in base alle modalità previste dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo le quali il valore retributivo da considerare “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento”.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%; per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura è pari a € 102.543,00.
Per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo – Ticket prelevato dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce “Uniemens”.
I datori di lavoro dovranno indicare il Codice Evento per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. Questi potranno essere:
- AOA: “Assegno ordinario”
- ASA “Assegno di solidarietà”.
L’Istituto effettua mese per mese il calcolo della contribuzione e trasmette al fondo gli elementi informativi idonei a consentire il versamento della stessa.
Per i trattamenti di integrazione del reddito già erogati al 30 aprile 2019, l’ammontare della contribuzione correlata è calcolato dall’Istituto sulla base delle denunce di variazione presentate dalle aziende che hanno già fruito dei relativi trattamenti.
Si ricorda, infine, che i fondi di solidarietà bilaterali alternativi non sono istituiti presso l’INPS. Pertanto, il comitato amministratore del fondo invierà all’Istituto la domanda e l’autorizzazione alla prestazione con il Ticket associato.
Ad ogni domanda dovrà corrispondere una sola autorizzazione. Il comitato provvederà a comunicare all’Istituto anche le delibere di reiezione, in questi casi, permanendo l’obbligo retributivo in capo ai datori di lavoro, questi dovranno provvedere alla correzione dei flussi Uniemens.
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