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FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI


Con la Circolare del 31 gennaio 2022 n. 16 l’INPS illustra il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.


Premessa

Secondo quanto disposto dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.


Sono tenuti all'iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella in allegato.


Novità

La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ricomprendendo anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.


Tenuto conto delle novità introdotte, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, sino all'adeguamento delle nuove previsioni normative, applicheranno e contribuiranno al sistema di sostegno ai lavoratori nelle seguenti modalità:


  • datori di lavoro sino a 3 dipendenti: contribuzione e applicazione del Fondo di Integrazione Salariale Inps (FIS);

  • datori che occupano oltre 3 dipendenti: contribuzione e applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali.


Inoltre, è stato riconsiderato l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti dal versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che pertanto ritornano a gravitare nell'ambito del FIS.


Con specifico riferimento alle farmacie, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario.


Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite con la presente circolare.


In allegato la Circolare e tabella codici ATECO.







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