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GESTIONE SEPARATA: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2021


Con la Circolare del 5 febbraio 2021, n. 12 l’Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale da considerare ai fini del corretto calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla c.d. Gestione Separata.


Collaboratori e figure assimilate.

Per l’anno 2021 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata è pari al 33%.


Professionisti

La Legge del 30 dicembre 2020, n.178 ( Legge di Bilanci per il 2021), all’articolo 1, comma 398 ha disposto un aumento dell’aliquota pari a 0,26 % per l’anno 2021 e pari al 0,51 % per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.


Per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25 %;

  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72 %;

  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ ISCRO “ (Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) pari allo 0,26 %.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24 %, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti.


Ripartizione onere contributivo

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo ( 1/3) e due terzi (2/3).


Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente e deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.


Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.


Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

L’articolo 51 del TUIR dispone che somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2020.


Massimale e minimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale.


Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 % avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98 % ;

  • 5.379,35 ( di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72 % ;

  • 5.460,71 ( di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

In allegato la Circolare dell'INPS.

Circolare 5 febbraio 2021, n. 12
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