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GREEN PASS: LE NUOVE REGOLE


È stato approvato il nuovo Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 relativo ai nuovi parametri per la colorazione delle regioni e all’utilizzo del Green pass.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19, lo stato di emergenza è ulteriormente proroga fino al 31 dicembre 2021.


Di seguito i nuovi parametri per le zone.


Zona bianca se alternativamente :

1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

2. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 10.

Zona gialla se alternativamente:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti;

2. l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona arancione se:

1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e aver superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.


Zona rossa se:

1. le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100 mila abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni :

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID – 19 è superiore al 40 per cento;

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID – 19 è superiore al 30 per cento.


A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 (c.d. Green Pass) :

  • avvenuta vaccinazione da COVID – 19, al termine del prescritto ciclo;

  • somministrazione della prima dose di vaccino che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

  • avvenuta guarigione da COVID – 19 valido per sei mesi dalla negativizzazione del tampone;

  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS – CoV- 2 con validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;

  • sagre e fiere, convegni e congressi;

  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;

  • attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • concorsi pubblici.

Tali disposizioni :

  • si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

  • non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In caso di violazione dell’utilizzo del Green pass può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giornate diverse si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23 luglio 2021).


In allegato il Decreto.

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
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