Introduzione
In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione all’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID – 19.
A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione Verde (dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021).
Tale obbligo opera in TUTTE le realtà lavorative e non ammette alcuna esclusione, quindi ricomprende tutti coloro che svolgono una attività lavorativa sia subordinata, sia autonoma, sia di formazione (stagisti, praticanti ecc.), sia gratuita.
Sono ricompresi anche i dipendenti che operano all’interno dell’azienda ma alle dipendenze di altri datori di lavoro “sulla base di contratti esterni” quali di appalto, trasporto, somministrazione, distacco, trasferta ecc.
Sembrerebbero esclusi (ma al momento non esistono chiarimenti ufficiali) i lavoratori che operano da remoto in regime di smart working (lavoro agile). Tali lavoratori, tuttavia, dovranno esibire il Green Pass quando, anche occasionalmente, dovessero recarsi sul luogo di lavoro.
Restano esclusi dall’obbligo di esibizione del Green Pass soltanto i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circ. Min. Salute del 4 agosto 2021, n. 35309).
Obblighi del lavoratore
L’obbligo imposto ai lavoratori è quello di “possedere ed esibire su richiesta” il Green Pass.
Le conseguenze civilistiche della mancata esibizione sono:
al lavoratore senza Green Pass è negato l’accesso in azienda;
il lavoratore privo di Green Pass è ritenuto assente ingiustificato, e non sarà soggetto a procedure disciplinari o licenziamento mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
il lavoratore, nei giorni di assenza, non matura il diritto a qualsiasi tipo di retribuzione né diretta, né indiretta o differita (Es: retribuzione mensile, ratei ferie, permessi e mensilità aggiuntive, TFR, ecc.).
“I lavoratori senza Certificazione Verde COVID – 19 saranno considerati assenti ingiustificati”
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il lavoratore privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. Il periodo di assenza ingiustificata non potrà in ogni caso protrarsi oltre il 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza.
Per quanto riguarda le imprese con meno di quindici dipendenti, il lavoratore, trascorsi cinque giorni di assenza ingiustificata, potrà essere sospeso dal rapporto di lavoro.
La sospensione, però, potrà essere disposta solo nel caso in cui sia stato assunto un sostituto; la durata della sospensione corrisponde a quella del contratto stipulato per la sostituzione e non può superare comunque i dieci giorni eventualmente rinnovabili, una sola volta, per altri dieci giorni; in ogni caso la sospensione è ammessa sino e non oltre il 31 dicembre 2021.
Obbligo del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha il dovere di:
controllare l’accesso in azienda dei lavoratori che dovranno essere muniti di Green Pass;
adottare le misure organizzative necessarie per effettuare i controlli al momento dell’accesso;
individuare “con atto formale” il soggetto competente (es: titolare, dipendente o incaricato esterno) al controllo dei Green Pass nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy;
rilevare le eventuali violazioni.
Il controllo del possesso della Certificazione Verde è ammesso anche a campione ma comunque è consigliabile una verifica costante al momento dell’acceso in azienda dei lavoratori.
Sanzioni amministrative
Nel caso in cui il lavoratore acceda in azienda, in violazione alle nuove disposizioni, senza essere fornito del previsto Green Pass incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro e potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Qualora, invece, non siano attuate le misure organizzative di controllo al datore di lavoro sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione dell’illecito.
In caso di appalto o comunque in tutti i casi di lavoro effettuati in azienda mediante contratti esterni il controllo dovrà essere effettuato sia dal datore di lavoro diretto che dal committente/ utilizzatore.
Al lavoratore sprovvisto di Green Pass che accede in azienda, in violazione delle nuove normative, sarà applicata una sanzione da 600 a 1.500 euro e potrà incorrere nelle procedure disciplinari.
Le sanzioni sono comminate dal Prefetto a seguito di segnalazione da parte dei soggetti preposti ai controlli.
Si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte dei competenti Ministeri.
In allegato il Decreto Legge e slide del Webinar tenuto in studio sul " Green pass nei luoghi di lavoro"
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