Fonte: Gazzetta Ufficiale
Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, il Parlamento ha convertito il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 che introduce l’istituto del reddito di cittadinanza (Rdc) previsto dalla Manovra 2019. Vediamo, dunque, quali sono i requisiti e le condizioni d’accesso al suddetto beneficio, che ha subito numerose modifiche nel corso del suo iter di definizione.
È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, cumulativamente, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; residenza in Italia in via continuativa da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda; un valore ISEE inferiore a 9.360 euro.
Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
- componente di integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui;
- una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
Esso, inoltre, è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
I beneficiari sono altresì tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro, ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare, accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
Sono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza e i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni.
Sanzioni: chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio economico, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, incluso l’occultamento di redditi e patrimoni a fini ISEE o di dichiarazioni fiscali; al fine di ottenere il RdC, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, è punito con la reclusione da uno a sei anni oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito.
Il Rdc può essere richiesto presso il gestore del servizio integrato di cui all’ art. 81, comma 35, lettera b), del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, o mediante modalità telematiche. Le richieste possono altresì essere presentate presso i centri di assistenza fiscale o presso gli istituti di patronato.
I datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:
- nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, il beneficiario di RdC, e il beneficiario non viene licenziato nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità;
- nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a sei mensilità.
Gli incentivi previsti si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato.
Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.
Infine, si ricorda che a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato.
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