top of page

INCENTIVI ASSUNZIONI NEET 2019: LE ISTRUZIONI DELL’INPS

Aggiornamento: 8 mag 2019

Fonte: Inps


Con Circolare del 17 aprile 2019, n. 54, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la proroga dell’incentivo occupazione NEET del programma operativo nazionale “Inziativa occupazione giovani” con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019.


Nel dettaglio, il beneficio, prorogato per l’anno in corso dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 , è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, effettuate nei confronti di giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino iscritti al programma Garanzia Giovani, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.


In particolare, esso può essere riconosciuto:

- per le assunzioni a tempo indeterminato;

- anche a scopo di somministrazione;

- apprendistato;

- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.


Diversamente, non si rivolge a:

- contratto di lavoro domestico;

- contratto di lavoro intermittente;

- prestazioni di lavoro occasionale;

- contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;

- contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.


Quanto alla sua determinazione, l’incentivo si sostanzia in un valore pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, comunque per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.


La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.


L’agevolazione, fruibile a partire dalla data di assunzione e dentro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021, può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, nonostante permanga anche in questi casi il termine perentorio del 28 febbraio 2021 per il recupero delle quote dell’incentivo.


Quanto ai requisiti di accesso al beneficio, si ricorda che esso è subordinato alle seguenti condizioni:

- adempimento degli obblighi contributivi;

- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.


Infine, si precisa che per godere della suddetta agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, sul sito internet http://www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;

- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;

- se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.


Successivamente, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) a fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico;

- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;

- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.


Si sottolinea, infine, che è prevista la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Tali incentivi, anche cumulati devono comunque rimanere entro le soglie descritte precedentemente.




8 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page