Premessa
Il decreto direttoriale 11 febbraio 2020 n. 52 ha disciplinato, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la nuova agevolazione " IncentivO Lavoro ( IO Lavoro) ".
Il beneficio contributivo trova applicazione laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate", nelle "più sviluppate"
o nelle Regioni "in transizione".
Con la Circolare Inps del 26 ottobre 2020, n. 124 vengono definite le istruzioni operative e le tempistiche per godere delle agevolazioni.
Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D. lgs n. 150/2015.
Il lavoratore che alla data di assunzione ha un'età compresa fra i 16 e i 24 anni, ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato, se invece ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo.
Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e risorse stanziate
In base alla regione sono stanziate diverse risorse:
- 234.000.000,00 euro : Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia);
- 12.400.000.00 euro: Regioni "più sviluppate"(Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- 83.000.000,00 euro : Regioni "meno sviluppate" e Regioni "in transizione"( Molise, Abruzzo, Sardegna).
Rapporti incentivati
L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. L'incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
Inoltre non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Assetto e misura dell'incentivo
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua.
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
Il decreto prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Il datore di lavoro deve inoltrare all' INPS, avvalendosi del modulo di istanza, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, fornendo le seguenti informazioni :
- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire l'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato da un rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale;
- se si intende fruire dell'agevolazione nei limiti degli aiuti minimi o oltre tali limiti;
- se per l'assunzione/ trasformazione si intende usufruire di altri esoneri.
In tutte le ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l'onere di comunicare a pena di decadenza l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuate in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme.
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