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LEGGE DI BILANCIO 2021: IL NUOVO ESONERO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti per il 2021.

Con la Circolare del 19 febbraio 2021, n. 30 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo.


Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.

Quindi il datore di lavoro è considerato il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.


Alternatività tra esonero contributivo e integrazioni salariali

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID – 19.

Si ricorda che con specifico riferimento ai nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021, gli stessi hanno una durata massima di dodici settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2020, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva. Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Con successivo messaggio operativo verranno fornite le indicazione concernenti le domande di integrazioni salariali eventualmente attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo in esame.


Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui si intenda avvalere della misura.


Condizioni di spettanza dell’esonero

Con specifico riferimento alla Legge di Bilancio 2021, si fa presente che, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Fino al 31 marzo 2021, resta precluso l’avvio delle procedure, restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dello stesso, ma in ogni caso fino al 31 marzo 2021.


Coordinamento con altre misure

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Nelle diverse ipotesi di cumulo dell’agevolazione con altri regimi agevolati, considerato che l’esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, la cumulabilità può trovare applicazione laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Nella medesima unità produttiva, non potranno coesistere trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID – 19 ed esonero. Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalla causali COVID – 19.


In allegato la Circolare Inps.


Circolare Inps n 30 del 19-02-2021
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