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LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA' PER IL LAVORO



Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2021. Di seguito le novità per il mondo del lavoro.


Nuovi ammortizzatori sociali

Il legislatore ha introdotto ulteriori 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale a favore di datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per cause connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid - 19.

Possono accedere alle integrazioni salariali tutti i lavoratori in forza alla data del 1 gennaio 2021 e non è richiesto, a carico delle aziende, il versamento del contributo addizionale.

E' concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).


Esonero contributivo per datori che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale introdotti dalla legge stessa.

L’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro è riconosciuto:

a) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane;

b) fruibili entro il 31 marzo 2021;

c) nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.


Blocco dei licenziamenti

Esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

- in caso di fallimento;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.


Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36

Si prevede, in caso di nuove assunzioni di soggetti under 36 (fino a 35 anni e 364 giorni) a tempo indeterminato e di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, un esonero contributivo riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le aziende devono risultare in regola con la contribuzione previdenziale (DURC), assolvere alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e osservare le disposizioni generali attinenti alle agevolazioni contributive (diritti di precedenza, rispetto della contrattazione collettiva etc).


Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni di donne, stante il tenore della norma, effettuate con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e per una durata di 12 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui.


Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine entro ilquale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle c.d. condizioni e giustificazioni quali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

- esigenze sostitutive;

- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.


Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto anche per l’anno 2021.

La Legge di Bilancio 2021 innalza il periodo di godimento a 10 i giorni di congedo da usufruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un’indennità giornaliera, a carico INPS, nella misura del 100% della retribuzione in relazione ai figli nati o adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore ha, inoltre, la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.


Per ulteriori chiarimenti rimando alla legge di bilancio in allegato.

Legge di bilancio 2021
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