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LEGGE DI BILANCIO 2022: ESTENSIONE TUTELA MATERNITA' E PATERNITA'


Con la Circolare del 3 gennaio 2022, n. 1 l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.


La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Tale misura si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata;

  • lavoratrici iscritte alle gestioni autonome INPS;

  • libere professioniste.

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.


Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.


Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità.


Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi.

Anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita.


Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata

A. Alle libere professioniste/liberi professionisti e categoria assimilate, iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro.

B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai 7 mesi successivi al parto di interdizione prorogata;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro.

Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.


Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti.


La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web;

  • tramite il contact center integrato;

  • tramite i patronati.

Paternità lavoratori dipendenti

A decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e quindi la durata dei dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre, sono confermate.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.


Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.


Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro la fruizione del congedo senza necessità di presentare domanda all’Istituto.


In allegato la Circolare.

Circolare Inps del 3 gennaio 2021, n. 1
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