Con la Circolare del 4 gennaio 2022, n. 2 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2002 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, prevedendo l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione e la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa.
Le Legge di Bilancio ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
L’indennità NASpI è rivolta agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
Si precisa che gli operai agricoli a tempo indeterminato non sono più destinatari dell’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
Inoltre, gli operai agricoli a tempo indeterminato essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, prestando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato ai fini dell’accesso alla indennità NASpI devono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo delle tredici settimane, si fa presente che sono fatti salvi, e quindi sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI. I predetti contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno tuttavia essere considerati utili ai fini della durata della NASpI.
L’importo della NASpI è pari al 75 % della retribuzione mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021 all’importo di 1.227, 55 euro.
Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75 % del predetto importo di 1.227, 55 euro incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.227, 55 euro.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
L’indennità giornaliera di disoccupazione agricola in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato è pari al 30 % della retribuzione media giornaliera.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In alternativa al portale web, la prestazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando il numero verde 803 164 da rete fissa gratuitamente oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento.
Le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore industria e/o terziario - commercio a tutt'oggi sono già tenuti al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI.
Le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura attualmente sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.
Le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L'obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
Altra importante novità attiene al requisito delle giornate lavorate per accedere al trattamento di disoccupazione. Infatti, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatosi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
In più, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022, la nuovo disciplina ha previsto che la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l'indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi da 91° giorno di indennità.
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:
per la generalità dei beneficiari dell'indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
per i beneficiari dell'indennità NASpI, che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.
In allegato la Circolare.
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