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LEGGE DI BILANCIO 2023: LA PRESTAZIONE OCCASIONALE


La Legge di Bilancio 2023 interviene sulla prestazione occasionale estendendo il perimetro applicativo dell’attuale contratto di prestazione occasionale.

Ricordiamo che consistenti innovazioni in materia sono state introdotte, dal c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. 104/2022) che ha inteso disciplinare il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.

Tali informazioni sono:

  • dati anagrafici e identificativi del prestatore di lavoro;

  • il luogo di svolgimento della prestazione;

  • l’oggetto della prestazione;

  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;

  • il compenso pattuito per la prestazione.

Quest’ultime, inoltre, devono essere trasmesse in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore prima dell’inizio della prestazione. Tale violazione è soggetta alla sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.


La Legge di Bilancio per l’anno 2023 è intervenuta sull’attuale disciplina, con modifiche che non variano la struttura dell’istituto ma ne ampliano, sotto certi aspetti, il perimetro di efficacia, infatti è stata estesa la disciplina del lavoro occasionale mediante:

  • l’aumento del limite massimo (da 5.000 a 10.000 euro l’anno) dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (con limite di 5.000 dei compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori);

  • il ricorso alle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che occupano fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato;

  • inoltre, per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni si applicano, nei limiti indicati, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Per quanto riguarda il settore agricolo ricordiamo che fino al 31 dicembre 2022, le prestazioni occasionali sono consentite nel settore agricolo purché rese dai soggetti tradizionalmente ammessi a tale attività lavorativa

La Legge di Bilancio per l’anno 2023 è intervenuta introducendo le “prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” solo per l’anno 2023 e 2024.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Possono essere assunti con tale genere di rapporto:

  • persone disoccupate;

  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;

  • giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

  • detenuti.

Ad eccezione dei pensionati di vecchiaia o di anzianità, questi soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.


Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:

  • in caso di superamento del limite delle 45 giornate annue per singolo lavoratore il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro;

  • in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli consentiti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere sull’autocertificazione da parte del lavoratore.





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