top of page

LEGGE DI BILANCIO : AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE LAVORATRICI


La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 l’Inps fornisce le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.


Possono accedere al beneficio di tale esonero i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.


Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

La legge di bilancio prevede letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, questa espressione è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”.

A tal proposito sono riconducibili alla nozione di “ donne svantaggiate“ le seguenti categorie:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “ disoccupate da oltre dodici mesi”;

  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi “;

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi “.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego.

Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.


Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per :

  • le assunzioni a tempo determinato;

  • le assunzioni a tempo indeterminato;

  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo non spetta :

  • per i rapporti di lavoro intermittente;

  • per le prestazioni occasionali.

Restano infine esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Si chiarisce che l’incentivo:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per i 18 mesi;

  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.


Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021- 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.


Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

  • l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza;

  • l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;

  • l’incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione;

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.


In allegato la Circolare Inps.

Circolare 22 febbraio 2021,n. 32 INPS
.pd
Download PD • 84KB

20 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page