LEGGE DI BILANCIO : AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE LAVORATRICI

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con la Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 l’Inps fornisce le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Possono accedere al beneficio di tale esonero i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo
La legge di bilancio prevede letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, questa espressione è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”.
A tal proposito sono riconducibili alla nozione di “ donne svantaggiate“ le seguenti categorie:
donne con almeno cinquant’anni di età e “ disoccupate da oltre dodici mesi”;
donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi “;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi “.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per :
le assunzioni a tempo determinato;
le assunzioni a tempo indeterminato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo non spetta :
per i rapporti di lavoro intermittente;
per le prestazioni occasionali.
Restano infine esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Si chiarisce che l’incentivo:
in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per i 18 mesi;
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021- 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.